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Cosa fare dopo fine contratto lavoro?

Cosa fare dopo fine contratto lavoro?

Cessato il contratto a termine, il datore di lavoro non ha più alcun obbligo con il dipendente: non è quindi né tenuto a rinnovare il contratto, né a stabilizzarlo con un rapporto a tempo indeterminato.

Cosa mi spetta a fine contratto?

La Naspi spetta al lavoratore dipendente che cessa involontariamente la propria attività lavorativa. Quindi spetta qualora si venga licenziati, qualora scada un contratta a termine non rinnovato, ma anche per le neomamme che si dimettono nel primo anno di vita del bambino o per chi si dimette per giusta causa.

Cosa succede alla scadenza di un contratto a tempo determinato?

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

Come funzionano i contratti a tempo determinato?

E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per una durata massima di 12 mesi.

Quanto tempo deve passare prima di assumere dopo aver licenziato?

Trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si ritiene estinto e, anche se il lavoratore manifesta il proprio interesse ad essere assunto dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero d'instaurare un nuovo rapporto con un differente lavoratore.

Come si calcola il Tfr maturato in un anno?

Il conteggio del TFR avviene sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione, dovuta per l'anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5.

Quanto è il mio TFR?

Il calcolo, almeno in apparenza, non è difficile, in quanto il Tfr si determina sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione utile dell'anno, divisa per 13,5, al netto del contributo aggiuntivo pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno.